(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 37 del 15 settembre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  26 febbraio  2001, n. 4 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  ed  in particolare l'Art. 5, commi 99 e
100, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi
per  la  realizzazione  di  sistemi di gestione ambientale secondo le
procedure  del  Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
consiglio  del  19 marzo  2001  o  della  norma  europea  UNI  EN ISO
14001:1996;
    Rilevato  in  particolare  che  l'Art.  5,  comma 100 fa espresso
richiamo  alle  procedure  di cui al Regolamento (CEE) 1836/1993, ora
integralmente  sostituito  dal  Regolamento  (CE)  n.  761/2001 sopra
citato, ed al quale pertanto deve farsi riferimento;
    Visto  il  «regolamento  recante criteri di priorita' e modalita'
per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'Art. 5,
commi  99  e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per le
iniziative  finalizzate  alla realizzazione di un sistema di gestione
della qualita' secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001,
della  norma  europea  EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale
ISO  14001:1996»,  approvato con decreto del Presidente della Regione
31 maggio 2002, n. 0160/Pres.;
    Atteso che i commi 99 e 100, dell'Art. 5 della legge regionale n.
4/2001 sono stati modificati, rispettivamente, dall'Art. 4, comma 22,
della  legge  regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e dall'Art. 4, comma 11
della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23;
    Considerato  che  l'Art.  4,  comma  22  della legge regionale n.
1/2004  ha  sostituito la locuzione inerente la normativa comunitaria
di riferimento e che di conseguenza il sistema di gestione ambientale
puo'  essere  realizzato,  alternativamente  secondo le procedure del
regolamento  (CE)  n.  761/2001 del Parlamento euroeo e del consiglio
del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996;
    Considerato,   inoltre,  che  l'Art.  4,  comma  11  della  legge
regionale n. 23/2002 ha inserito tra i beneficiari del contributo, di
cui  al succitato comma 100, anche i consorzi regolarmente costituiti
fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali;
    Ritenuto pertanto che, per la natura dei soggetti beneficiari, la
concessione  dell'incentivo  debba  essere  contenuta  nel  campo  di
applicazione  del  regolamento  n. 69/01/CE, che regola le misure cd.
de minimis;
    Ravvisata   la   necessita'   di   sostituire   integralmente  il
regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione
31 maggio   2002,  n.  0160/Pres.,  in  conseguenza  delle  modifiche
legislative intervenute;
    Visto il testo predisposto dalla direzione centrale dell'ambiente
e  dei  lavori  pubblici, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale
20 marzo  2000,  n. 7, recante «regolamento di esecuzione concernente
criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per  le
iniziative  finalizzate  alla  realizzazione  di  sistemi di gestione
ambientale,  come  previsto  dall'Art. 5, commi 99 e 100, della legge
regionale   26 febbraio   2001,   n.  4  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.»;
    Preso  atto delle osservazioni formulate dalla direzione centrale
delle risorse economiche e finanziarie, pervenute con nota protocollo
14600/Ref 3.2 di data 29 luglio 2004;
    Ritenuto di procedere all' adozione del suddetto regolamento, nel
testo  allegato,  quale  parte  integrante  e sostanziale al presente
decreto;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione;
    Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale datata 5 agosto
2004, n. 2070;

                              Decreta:

    E'  approvato il «regolamento di esecuzione concernente criteri e
modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per  le  iniziative
finalizzate  alla  realizzazione  di  sistemi di gestione ambientale,
come  previsto  dall'Art.  5,  commi  99 e 100, della legge regionale
26 febbraio  2001,  n.  4 e successive modifiche ed integrazioni», di
cui  all'allegato  A  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entrera' in vigore lo stesso giorno.
      Trieste, 12 agosto 2004
                          p. Il presidente
                    Il vice presidente: Moretton